Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 155 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di brucellosi bovina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che:

a.
gli animali infetti siano uccisi ed eliminati immediatamente;
b.
gli animali sospetti che manifestano sintomi di aborto come pure quelli che partoriscono normalmente siano isolati o macellati prima della fuoriuscita delle acque;
c.
tutti i feti abortiti e le placente siano eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA450;
d.
il latte degli animali sospetti o infetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell’effettivo interessato;
e.
le stalle siano pulite e disinfettate.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
b.
l’analisi delle placente o del materiale abortivo di tutti gli animali gravidi al momento del sequestro, come anche le due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 180 giorni, del latte e del sangue di tutti gli animali dell’effettivo sono risultate negative.

3 La prima analisi sierologica del sangue e del latte di cui al capoverso 2 lettera b può essere effettuata al più presto 90 giorni dopo l’abbattimento dell’ultimo animale sospetto o infetto.451

450 RS 916.441.22

451 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 156 Schlachtung

1 Der Kantonstierarzt sorgt dafür, dass das Personal, welches mit der Schlachtung von Tieren aus verseuchten Beständen betraut ist, über die Ansteckungsgefahr für den Menschen informiert wird.

2 Die Schlachtung muss unter tierärztlicher Aufsicht vorgenommen werden.

3 Der amtliche Tierarzt erstellt einen Sektionsbericht zuhanden des Kantonstierarztes.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.