Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 149 Vaccinazioni

1 Le vaccinazioni degli animali domestici devono essere attestate dal veterinario nel certificato di vaccinazione. Con riferimento ai cani, il numero del microchip o del tatuaggio deve essere registrato nel certificato di vaccinazione. L’USAV emana prescrizioni tecniche concernenti lo svolgimento delle vaccinazioni.445

2 Per gli animali selvatici sono applicabili le seguenti disposizioni:

a.
nelle zone in cui sono registrati casi di rabbia nelle volpi i Cantoni svolgono campagne di vaccinazione ai fini dell’immunizzazione orale. All’occorrenza, queste campagne sono estese ad altre zone;
b.
i Cantoni ripetono le campagne di vaccinazione fino alla eradicazione della rabbia nelle volpi. Essi provvedono affinché un numero rappresentativo di volpi provenienti dalle zone di vaccinazione e dalle aree confinanti sia inviato per controllo al Centro nazionale;
c.
i Cantoni di confine effettuano nelle zone minacciate campagne di vaccinazione delle volpi per prevenire una propagazione della rabbia sul territorio nazionale. La Confederazione mette a disposizione gratuitamente il vaccino a questi Cantoni;
d.
i Cantoni informano anticipatamente la popolazione sulle campagne di vaccinazione;
e.
l’USAV e il Centro nazionale coordinano e sorvegliano le campagne di vaccinazione.

445 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

Art. 150 Geltungsbereich

1 Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten für die Bekämpfung der Brucellose der Rinder bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons infolge von Infektionen mit Brucella abortus, B. melitensis und B. suis.440

2 Wird die Seuche bei anderen Tierarten festgestellt, ordnet der Kantonstierarzt die Massnahmen an, die zur Bekämpfung der Brucellose der Rinder erforderlich sind.

440 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.