Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 129 Accertamento delle cause d’aborto

1 Il detentore di animali notifica ad un veterinario tutti gli aborti nelle femmine della specie bovina gravide da almeno tre mesi, come pure tutti gli aborti nelle femmine delle specie ovina, caprina e suina.432

2 Se si verifica un aborto nella stalla di un commerciante o durante l’estivazione, o se in un effettivo di animali ad unghia fessa nell’arco di quattro mesi ha abortito più di una femmina, il veterinario è tenuto a svolgere un’analisi.433

3 L’analisi comprende:

a.
per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: diarrea virale bovina; Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, Coxiella burnetii e rinotracheite infettiva dei bovini e vulvovaginite pustolosa infettiva;
b.
per gli ovini e i caprini: Brucella abortus, B. melitensis e B. suis; Coxiella burnetii e Chlamydia abortus;
c.
per i suini: Brucella abortus, B. melitensis e B. suis; sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini e malattia di Aujeszky.434

4 Il veterinario dispone l’esame delle placente espulse e dei feti abortiti. Se si tratta di aborti occorre inviare in laboratorio anche campioni di sangue delle madri che hanno abortito.435

5 Il veterinario cantonale ordina altre analisi a seconda dei casi.

432 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

433 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

434 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

435 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

Art. 130

430 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 25. April 2018, mit Wirkung seit 1. Juni 2018 (AS 2018 2069).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.