Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 123b Malattia di Newcastle nel pollame da cortile

1 Se la malattia di Newcastle si manifesta nel pollame da cortile, d’intesa con l’USAV il veterinario cantonale ordina che il pollame da cortile, i piccioni e l’altro pollame in cattività possa essere tenuto solo in pollai chiusi o in altri sistemi di detenzione chiusi muniti di una copertura impermeabile nonché di dispositivi per la chiusura laterale che impediscano l’intrusione di altri uccelli.

2 In deroga agli articoli 90 e 92 e d’intesa con l’USAV, il veterinario cantonale può autorizzare:

a.
l’introduzione nelle zone di protezione o di sorveglianza, o il trasporto fuori dalle zone di protezione o di sorveglianza, di uova da cova, pulcini di un giorno, pollastrelle, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e pollame custoditi nei giardini zoologici;
b.
il trasporto diretto di pollame in un macello situato fuori dalle zone.

3 Se autorizza le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:

a.
tutti gli animali delle specie ricettive siano esaminati dal veterinario ufficiale;
b.
gli imballaggi e i mezzi di trasporto vengano puliti e disinfettati; e
c.
le uova da cova vengano disinfettate.

4 Il veterinario cantonale ordina la messa in quarantena ai sensi dell’articolo 68 delle aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2 lettera a.

5 Il letame non può essere trasportato fuori dalla zona di protezione e di sorveglianza. Lo spandimento di letame nelle zone di protezione necessita dell’autorizzazione del veterinario ufficiale.

422 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 123c

417 Aufgehoben durch Ziff. 1 der V vom 30. Nov. 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6859).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.