Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 118a Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza in caso di focolaio di peste suina classica

1 In caso di comparsa della peste suina classica gli animali delle specie ricettive possono lasciare le stalle per l’uscita sui pascoli o nelle corti limitrofe alla rispettiva stalla soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.

2 L’articolo 90 capoverso 3 è applicabile soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.

3 In deroga all’articolo 92 capoverso 3 i suini possono essere trasferiti in un altro effettivo o al macello solo sette giorni dopo che è stata ordinata la zona di sorveglianza. Prima di abbandonare l’effettivo, gli animali devono essere contrassegnati in modo univoco.

398 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 119 Aufhebung der Sperrmassnahmen in den Überwachungszonen

Die Sperrmassnahmen in den Überwachungszonen können aufgehoben werden:

a.
frühestens 15 Tage nach der Aufhebung der Sperrmassnahmen in den Schutzzonen; und
b.
nachdem die serologische Untersuchung einer repräsentativen Anzahl der Bestände einen negativen Befund ergeben hat.

391 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. März 2021, in Kraft seit 1. Mai 2021 (AS 2021 219).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.