1 Nel macello, i suini provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere stabulati separatamente e macellati in locali o in tempi diversi.
2 Se è diagnosticata la peste suina in un macello, tutti i suini trasportati con l’animale infetto devono essere uccisi ed eliminati.
3 La macellazione di suini nel macello in questione è nuovamente ammessa al più presto il giorno successivo a quello in cui sono state effettuate la pulizia e la disinfezione.
4 Il veterinario cantonale provvede affinché la carne di suini provenienti da effettivi infetti, macellati tra il momento della presunta propagazione dell’epizoozia nell’effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nella misura del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA396.
5 La carne dei suini può essere portata fuori dalle zone di sorveglianza e di protezione solo con l’autorizzazione del veterinario cantonale; l’USAV emana prescrizioni tecniche sull’identificazione e il trattamento di questa carne.
1 Bei Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest kann der Kantonstierarzt in Abweichung von Artikel 90 Absatz 2 gestatten, dass Tiere in einen anderen Bestand verbracht werden, wenn alle Tiere der empfänglichen Arten untersucht worden sind und kein Seuchenverdacht vorliegt.
2 Die Tiere müssen eindeutig gekennzeichnet werden, bevor sie den Bestand verlassen.
389 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. März 2021, in Kraft seit 1. Mai 2021 (AS 2021 219).
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