Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 112c Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di peste equina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

a.
l’uccisione e l’eliminazione degli animali infetti;
b.
provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

2 Egli può esentare gli animali ricettivi dai provvedimenti di sequestro, se:

a.
l’esame per accertare la presenza della peste equina ha dato esito negativo; e
b.
gli animali sono stati protetti senza interruzione dagli insetti vettori dal momento dell’analisi secondo l’articolo 112b capoverso 1 lettera b.

3 Egli revoca i provvedimenti di sequestro se tutti gli animali ricettivi dell’effettivo:

a.
sono stati sottoposti due volte a un’analisi sierologica, a un intervallo di almeno 30 giorni, e non è stato riscontrato alcun nuovo contagio; oppure
b.
sono stati vaccinati contro la peste equina e da allora sono trascorsi almeno 30 giorni.

4 In deroga al capoverso 1 lettera a, l’USAV può ordinare che si rinunci all’uccisione e all’eliminazione degli animali infetti se ciò non permette di impedire la propagazione della peste equina.

Art. 112d Pferdepest-Zone

1 Die Schutzzone erfasst abweichend von Artikel 88 Absatz 2 ein Gebiet im Umkreis von 100 km um den verseuchten Bestand, die Überwachungszone ein Gebiet im Umkreis von 150 km.384

2 Das BLV hebt die Schutz- und Überwachungszone nach Anhören der Kantone auf, wenn während mindestens eines Jahres bei empfänglichen Tieren keine Pferdepest-Viren festgestellt wurden.385

3 Das BLV legt fest, unter welchen Bedingungen empfängliche Tiere sowie deren Samen, Eizellen und Embryonen aus der Pferdepest-Zone verbracht werden dürfen.

384 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

385 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.