Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 111e Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di dermatite nodulare contagiosa, in deroga all’articolo 85 capoverso 2 lettera b il veterinario cantonale può ordinare che negli effettivi in cui è stata effettuata una vaccinazione secondo l’articolo 111c vengano uccisi esclusivamente gli animali infetti.

1bis In deroga all’articolo 88 capoverso 2, la zona di protezione comprende un territorio del raggio di 20 km intorno all’effettivo infetto e la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 50 km.387

2 L’USAV può ordinare che si rinunci all’uccisione e all’eliminazione degli animali provenienti da effettivi infetti se ciò non permette di impedire la propagazione della dermatite nodulare contagiosa.

386 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

387 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 111f

380 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 14. Mai 2008, mit Wirkung seit 1. Juni 2008 (AS 2008 2275).

 

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