Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 111c Vaccinazioni

1 In deroga all’articolo 81, è ammessa la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa degli animali ricettivi che sono destinati all’esportazione. Per la vaccinazione deve essere disponibile un’autorizzazione dell’USAV.

2 L’importazione di animali vaccinati è ammessa.

3 Se un focolaio di dermatite nodulare contagiosa è comparso o minaccia di comparire, l’USAV, dopo aver consultato i Cantoni, può ammettere o prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro la dermatite nodulare contagiosa. Esso stabilisce in un’ordinanza:

a.
i territori nei quali la vaccinazione è ammessa o obbligatoria;
b.
il tipo di vaccino da utilizzare e le modalità della vaccinazione.

384 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 111d Verdachtsfall

1 Bei Seuchen- oder Ansteckungsverdacht auf Dermatitis nodularis ordnet der Kantonstierarzt die Untersuchung der betroffenen Tiere auf das Dermatitis-nodularis-Virus an.

2 Der Verdacht gilt als widerlegt, wenn kein Virus nachgewiesen wird.

3 Das BLV erlässt Vorschriften technischer Art über die Probenahme und die Untersuchung der Proben.

377 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. April 2018, in Kraft seit 1. Juni 2018 (AS 2018 2069).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.