1 In deroga all’articolo 81, è ammessa la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa degli animali ricettivi che sono destinati all’esportazione. Per la vaccinazione deve essere disponibile un’autorizzazione dell’USAV.
2 L’importazione di animali vaccinati è ammessa.
3 Se un focolaio di dermatite nodulare contagiosa è comparso o minaccia di comparire, l’USAV, dopo aver consultato i Cantoni, può ammettere o prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro la dermatite nodulare contagiosa. Esso stabilisce in un’ordinanza:
384 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
1 Bei Seuchen- oder Ansteckungsverdacht auf Dermatitis nodularis ordnet der Kantonstierarzt die Untersuchung der betroffenen Tiere auf das Dermatitis-nodularis-Virus an.
2 Der Verdacht gilt als widerlegt, wenn kein Virus nachgewiesen wird.
3 Das BLV erlässt Vorschriften technischer Art über die Probenahme und die Untersuchung der Proben.
377 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. April 2018, in Kraft seit 1. Juni 2018 (AS 2018 2069).
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