Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 110 Revoca dei provvedimenti di sequestro

1 Il sequestro dell’effettivo infetto è revocato dieci giorni dopo l’eliminazione di tutti gli animali della specie bovina e a pulizia e disinfezione avvenute.

2 In deroga all’articolo 94 capoverso 2, i provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono revocati qualora l’analisi di tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi abbia dato un risultato negativo. L’effettivo deve essere sottoposto a un esame complementare dopo tre mesi. L’animale sospetto di contaminazione deve essere isolato fino a quando l’esame complementare ha dato un risultato negativo (art. 67).

3 I provvedimenti riguardanti il movimento di animali nella zona di protezione possono essere revocati dopo che tutti i bovini della zona sono stati sottoposti ad un’analisi sierologica con risultato negativo.

Art. 111 Epidemiologische Abklärungen

Das BLV ordnet bei Feststellung von Lungenseuche die Erhebung und die Untersuchung einer repräsentativen Stichprobe an, damit die Seuchenlage gesamtschweizerisch erfasst werden kann.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.