Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 102 Movimento di animali e di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza

1 In deroga all’articolo 90 capoversi 2 e 3, gli animali delle zone di protezione possono essere condotti al pascolo o consegnati al macello solo 15 giorni dopo l’ultimo caso di epizoozia.

1bis Il latte non pastorizzato può essere consegnato fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza soltanto se ciò avviene con l’autorizzazione del veterinario cantonale e mediante trasporto diretto a un’azienda nella quale viene pastorizzato secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 ODerr362. Il latte proveniente dalle zone di protezione non può essere trasbordato e deve essere pastorizzato nel primo centro di raccolta del latte direttamente dopo la raccolta.363

1ter Per le zone di protezione e di sorveglianza, il veterinario cantonale può ordinare i seguenti provvedimenti:

a.
un divieto di consegna del latte tramite le aziende a un centro di raccolta del latte oppure direttamente dalle aziende;
b.
la raccolta del latte presso le aziende tramite imprese e lungo percorsi da lui stabiliti;
c.
l’esclusione di determinate aziende dalla raccolta del latte secondo la lettera b per motivi logistici, geografici o strutturali;
d.
l’abolizione del controllo del latte secondo l’ordinanza del 20 ottobre 2010364 sul controllo del latte.365

1quater Egli può stabilire condizioni per la raccolta e la trasformazione del latte. Alle aziende di cui al capoverso 1ter lettera c può rilasciare un’autorizzazione derogatoria per la consegna del latte a determinati centri di raccolta.366

1quinquies Nelle zone di sorveglianza egli può inoltre stabilire i centri di raccolta ai quali i produttori possono consegnare direttamente il loro latte e le condizioni necessarie per la consegna.367

2 Egli informa il chimico cantonale in merito ai provvedimenti ordinati di cui ai capoversi 1ter lettera a e 1quater e alle autorizzazioni di cui al capoverso 1bis.368

3 L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alla consegna di latte proveniente da effettivi delle zone di protezione e di sorveglianza.

4 I sottoprodotti della trasformazione del latte provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere pastorizzati prima di essere consegnati come alimenti per animali. L’USAV può estendere la validità di questo provvedimento ad altre aree o a tutto il territorio nazionale.

5 Nelle zone di protezione lo spandimento di letame e colaticcio può avvenire soltanto con l’autorizzazione del veterinario cantonale.

361 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

362 RS 817.02

363 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

364 RS 916.351.0

365 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

366 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

367 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

368 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 103 Aufhebung der Sperrmassnahmen

1 In Abweichung von Artikel 94 Absatz 2 kann der Kantonstierarzt die Sperre über ansteckungsverdächtige Rinderbestände nach Rücksprache mit dem BLV frühestens nach 10 Tagen aufheben, wenn sowohl die klinische Untersuchung aller empfänglichen Tiere des Bestandes als auch die Blutserologie und der Virus-Genom-Nachweis der ansteckungsverdächtigen Tiere einen negativen Befund ergeben haben.

2 Die verschärfte Sperre über den verseuchten Bestand wird nach Ausmerzung aller Tiere der empfänglichen Arten und erfolgter Reinigung und Desinfektion in eine einfache Sperre 2. Grades umgewandelt. Diese wird frühestens 21 Tage nach erfolgter Desinfektion aufgehoben. Nach Ablauf dieser Frist unterliegt der Bestand den Einschränkungen derjenigen Zone, in der er sich befindet.

361 Fassung gemäss Ziff. 1 der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6859).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.