Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle)

916.310 Verordnung vom 31. Oktober 2012 über die Tierzucht (Tierzuchtverordnung, TZV)

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Art. 34 Condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente doganale degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina

1 Sono attribuite quote del contingente doganale soltanto per:

a.
gli animali da allevamento di razza pura iscritti nel libro genealogico di un’organizzazione di allevamento estera riconosciuta e accompagnati da un certificato di ascendenza;
b.
gli animali da allevamento non di razza pura iscritti nel libro genealogico di un’organizzazione di allevamento estera riconosciuta e accompagnati da un certificato di ascendenza, ai fini della ricerca scientifica, della preservazione di razze minacciate e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera;
c.
gli animali da reddito per i quali non esiste nel Paese d’origine un’organizzazione di allevamento riconosciuta, ai fini della ricerca scientifica, della preservazione di razze minacciate e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera.

2 I capretti e gli agnelli accompagnati dalla madre possono essere importati all’aliquota di dazio del contingente fino a 14 giorni d’età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono dalla madre importata.

3 Assieme alla domanda di una quota del contingente doganale devono essere presentati all’UFAG i seguenti documenti:

a.
una copia del certificato di ascendenza dell’animale da allevamento;
b.
un’attestazione scritta per giustificare l’impiego quale animale da allevamento non di razza pura o quale animale da reddito secondo il capoverso 1 lettera b o c;
c.
un’attestazione scritta sull’età e sull’ascendenza degli animali giovani secondo il capoverso 2.

4 L’UFAG decide in merito all’esattezza dei certificati e delle attestazioni e attribuisce una quota del contingente doganale.

Art. 33 Einfuhr von Samen von Stieren

Beim Zollkontingent Nr. 12 (Samen von Stieren) wird auf eine Regelung zur Verteilung verzichtet.

61 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Okt. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 3975).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.