L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),
visti gli articoli 62 capoversi 1 e 4 e 68 capoverso 3 dell’ordinanza del
26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali,
ordina:
Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW),
gestützt auf die Artikel 62 Absätze 1 und 4 und 68 Absatz 3 der
Futtermittelverordnung vom 26. Oktober 20111,
verordnet:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.