Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 84 Condizioni d'abitazione
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 84 Wohnverhältnisse

843.1 Ordinanza del 30 novembre 1981 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (OLCAP)

843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)

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Art. 58 Mutui alle organizzazioni mantello e alle società per la costruzione di abitazioni d’utilità pubblica


La Confederazione può accordare mutui gratuiti o ad interessi vantaggiosi:

a.
alle organizzazioni mantello e alle società o organizzazioni per la costruzione di abitazioni d’utilità pubblica;
b.
alle società per la costruzione d’abitazioni d’utilità pubblica che devono eseguire compiti particolari.

84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1987 88).

Art. 58 Darlehen an Dachorganisationen und gemeinnützige Wohnbauträger

Der Bund kann zinsgünstige oder zinslose Darlehen gewähren an:

a.
Dachorganisationen gemeinnütziger Wohnbauträger oder Wohnbauorganisationen;
b.
gemeinnützige Wohnbauträger zur Erfüllung besonderer Aufgaben.

83 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 1986, in Kraft seit 1. Jan. 1987 (AS 1987 88).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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