Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 84 Condizioni d'abitazione
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 84 Wohnverhältnisse

843.1 Ordinanza del 30 novembre 1981 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (OLCAP)

843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)

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Art. 3 Beneficiari dell’aiuto

1 Sono beneficiari dell’aiuto i Comuni e altre corporazioni di diritto pubblico, come pure imprese giuridicamente indipendenti che, sulla base di impegni di diritto pubblico, effettuano lavori d’urbanizzazione per la costruzione di abitazioni.

2 L’aiuto può essere concesso a imprenditori e organizzazioni dell’edilizia abitazionale se, in base a prescrizioni di diritto pubblico o con il consenso delle competenti autorità, hanno assunto contrattualmente impegni d’urbanizzazione.

9 Originario art. 2.

Art. 3 Empfänger der Hilfe

1 Empfänger der Hilfe sind Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften sowie rechtlich selbständige Unternehmen, die aufgrund öffentlichrechtlicher Verpflichtungen Land für den Wohnungsbau erschliessen.

2 Die Hilfe kann Trägern und Organisationen des Wohnungsbaus gewährt werden, wenn sie aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften oder mit Zustimmung der zuständigen Behörden vertraglich Erschliessungspflichten übernommen haben.

9 Ursprünglich Art. 2

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.