1 Nella rimunerazione del capitale mutuato, i saggi d’interesse non possono eccedere le aliquote usuali del mercato.
2 L’interesse del capitale proprio investito non può superare quello delle ipoteche di primo grado.33
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1987 88).
1 Bei der Verzinsung des Fremdkapitals dürfen die Zinssätze die marktüblichen Ansätze nicht übersteigen.
2 Das investierte Eigenkapital darf höchstens zum Zinssatz der ersten Hypotheken verzinst werden.33
33 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 1986, in Kraft seit 1. Jan. 1987 (AS 1987 88).
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