1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1961. Essa è applicabile anche alle domande di prestazioni non decise al momento della sua entrata in vigore.
2 È abrogata l’ordinanza del 9 aprile 195457 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia e per i superstiti degli Svizzeri dell’estero.
3 Il Dipartimento federale dell’interno è incaricato di eseguire la presente ordinanza; esso può emanare prescrizioni completive.
1 Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1961 in Kraft. Sie findet auch auf die bei ihrem Inkrafttreten nicht erledigten Leistungsbegehren Anwendung.
2 Die Verordnung vom 9. April 195457 über die freiwillige Alters- und Hinterlassenenversicherung für Auslandschweizer wird aufgehoben.
3 Das Eidgenössische Departement des Innern ist mit dem Vollzug beauftragt und kann ergänzende Vorschriften erlassen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.