1 I Cantoni provvedono affinché l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti sia sottoposto a un controllo adeguato.
2 Le autorità incaricate di controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell’economia un rapporto sulla loro attività di controllo.
3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione riguardanti:
1 Die Kantone sorgen für eine angemessene Kontrolle der Einhaltung der Stellenmeldepflicht.
2 Die zur Kontrolle der Einhaltung der Stellenmeldepflicht eingesetzten Behörden erstatten dem Staatssekretariat für Wirtschaft jährlich Bericht über ihre Kontrolltätigkeit.
3 Der Bundesrat kann Ausführungsbestimmungen erlassen:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.