In deroga all’articolo 53a capoverso 1, dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019 l’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoverso 3 LStrI si applica ai generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia dell’8 per cento.
75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 841).
Vom 1. Juli 2018 bis zum 31. Dezember 2019 gilt abweichend von Artikel 53a Absatz 1 die Stellenmeldepflicht nach Artikel 21a Absatz 3 AIG in denjenigen Berufsarten, in denen die gesamtschweizerische Arbeitslosenquote den Schwellenwert von 8 Prozent erreicht oder überschreitet.
75 Fassung gemäss Ziff. I der V des vom 8. Dez. 2017, in Kraft seit 1. Juli 2018 (AS 2018 841).
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