(art. 31 cpv. 4 LC)
1 I corsi di formazione e di perfezionamento sovvenzionati dalla SECO e destinati al personale delle autorità preposte al mercato del lavoro, nei limiti del possibile, sono aperti anche ai collocatori privati e ai prestatori.
2 La SECO può finanziare in parte o interamente questi corsi. Le spese per i progetti sono pure computabili come spese di corso.
(Art. 31 Abs. 4 AVG)
1 Die vom SECO unterstützten Kurse für die Schulung und Weiterbildung des Personals der Arbeitsmarktbehörden stehen nach Möglichkeit auch privaten Arbeitsvermittlern und Personalverleihern offen.
2 Das SECO kann entsprechende Kurse ganz oder teilweise finanzieren. Als Kurskosten gelten auch Auslagen für die Projektierung der Kurse.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.