823.11 Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC)
823.11 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG)
Art. 8 Contratto di collocamento
1 Nel caso di collocamento a titolo oneroso, il collocatore deve concludere un contratto scritto con la persona in cerca d’impiego. Nel contratto deve indicare le sue prestazioni e il suo compenso.
2 Sono nulli gli accordi che:
- a.
- impediscono alla persona in cerca d’impiego di rivolgersi a un altro collocatore;
- b.
- obbligano la persona in cerca d’impiego a pagare nuovamente l’emolumento se conclude altri contratti con lo stesso datore di lavoro, senza l’aiuto del collocatore.
Art. 8 Vermittlungsvertrag
1 Bei entgeltlicher Vermittlung muss der Vermittler den Vertrag mit dem Stellensuchenden schriftlich abschliessen. Er muss darin seine Leistungen und die dafür geschuldete Vergütung angeben.
2 Nichtig sind Vereinbarungen, die den Stellensuchenden:
- a.
- hindern, sich an einen anderen Vermittler zu wenden;
- b.
- verpflichten, die Vermittlungsgebühr erneut zu entrichten, wenn er ohne die Hilfe des Vermittlers weitere Arbeitsverträge mit demselben Arbeitgeber abschliesst.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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