1 Il datore di lavoro deve farsi iscrivere nel registro dei datori di lavoro del Cantone di domicilio o di sede della sua azienda al più tardi al momento della prima assegnazione di lavoro a domicilio. L’autorità d’esecuzione gli consegna un attestato che certifica la sua iscrizione nel registro e che il datore di lavoro deve conservare e presentare su domanda delle autorità d’esecuzione e di sorveglianza.
2 Il datore di lavoro deve trasmettere ogni anno alle autorità d’esecuzione, su domanda, una copia dell’elenco dei lavori a domicilio contenente le indicazioni seguenti:
1 Der Arbeitgeber hat sich spätestens vor der ersten Ausgabe von Heimarbeit in das Arbeitgeberregister seines Wohnsitz- beziehungsweise Sitzkantons seines Betriebes eintragen zu lassen. Die Vollzugsbehörde stellt ihm über die erfolgte Eintragung eine Bescheinigung aus, die aufzubewahren und auf Verlangen den Vollzugs- und Aufsichtsbehörden vorzuweisen ist.
2 Der Arbeitgeber hat den Vollzugsbehörden auf deren Verlangen jährlich eine Kopie des nachgeführten Heimarbeitnehmerverzeichnisses zu übermitteln, in welchem folgende Angaben enthalten sein müssen:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.