1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
2 Le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due notti alla settimana fino alle 23.00 o a partire dalle 04.00.
1 Die Bestimmungen gelten für folgende berufliche Grundbildungen:
2 Lernende ab dem vollendeten 16. Altersjahr dürfen höchstens 2 Nächte pro Woche bis 23 Uhr oder ab 4 Uhr arbeiten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.