1 Purché le parti non decidano altrimenti, l’Ufficio arbitrale speciale previsto dall’articolo 5 capoverso 2 della legge è composto, per ciascun conflitto, di cinque membri nominati dal DEFR e cioè: di un presidente, di due assessori neutrali e di due assessori (assessori periti) nominati ciascuno da una delle due parti.
2 Il presidente dell’Ufficio di conciliazione che ha già funzionato, per lo stesso conflitto, durante la procedura di conciliazione, può essere nominato presidente o assessore neutrale dell’Ufficio arbitrale speciale soltanto con il consenso delle parti.
1 Die besondere Schiedsstelle gemäss Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzes wird vom WBF von Fall zu Fall aus einem Obmann, zwei neutralen Beisitzern und aus je einem von den Streitparteien vorgeschlagenen Beisitzer (Fachbeisitzer) zusammengesetzt, sofern sich die Parteien nicht auf eine andere Zusammensetzung einigen.
2 Der Obmann der Einigungsstelle, der in gleicher Sache im Einigungsverfahren tätig war, kann nur im Einverständnis mit beiden Parteien als Obmann oder neutraler Beisitzer der besonderen Schiedsstelle bezeichnet werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.