Quando l’Ufficio cantonale di conciliazione è incaricato d’intervenire conformemente all’articolo 1 capoverso 2 della legge, applica le disposizioni che, nella legge e nel presente regolamento, disciplinano la procedura e il mantenimento della pace.
Die Bestimmungen des Gesetzes und dieser Verordnung über das Verfahren und die Friedenspflicht finden auch Anwendung, wenn gemäss Artikel 1 Absatz 2 des Gesetzes ein kantonales Einigungsamt mit der Vermittlung betraut wird.
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