1 Chi richiede una prestazione di servizi al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione, all’UFAM o all’UFSP oppure una decisione di questi Uffici federali in base alla presente ordinanza deve pagare un emolumento.
2 Sempre che la presente ordinanza non comporti disciplinamenti speciali, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200436 sugli emolumenti.
1 Wer eine Dienstleistung der Kontaktstelle Biotechnologie des Bundes, des BAFU oder des BAG bzw. eine Verfügung dieser Bundesämter nach dieser Verordnung veranlasst, muss eine Gebühr bezahlen.
2 Soweit diese Verordnung keine besondere Regelung enthält, gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 200436.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.