1 Chiunque è soggetto alla tassa deve inoltrare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell’anno civile precedente.
2 La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l’ammontare della tassa. Va compilata su un modulo ufficiale; l’UFAM può autorizzare altre forme. Il detentore di una discarica deve inviare una copia della dichiarazione al Cantone.
3 La dichiarazione costituisce la base per stabilire l’ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale.
4 Chiunque è soggetto alla tassa deve conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni.
5 Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta deve essere versato un interesse di mora del 3,5 per cento all’anno sull’ammontare della tassa dovuta.
1 Die Abgabepflichtigen müssen dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) jeweils bis zum 28. Februar für die im vorangegangenen Kalenderjahr entstandenen Abgabeforderungen eine Abgabedeklaration einreichen.
2 Die Deklaration muss alle Angaben enthalten, die zur Festsetzung des Abgabebetrags erforderlich sind. Sie erfolgt auf einem amtlichen Formular; das BAFU kann andere Formen zulassen. Inhaber und Inhaberinnen von Deponien müssen dem Kanton eine Kopie der Deklaration zustellen.
3 Die Deklaration dient als Grundlage für die Festsetzung der Abgabe; eine amtliche Prüfung bleibt vorbehalten.
4 Die Abgabepflichtigen müssen die Unterlagen für die Deklaration während mindestens zehn Jahren aufbewahren.
5 Bei verspäteter oder unvollständiger Deklaration ist auf dem geschuldeten Abgabebetrag ein Verzugszins von jährlich 3,5 Prozent zu entrichten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.