Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit

814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA)

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Art. 14 Rifiuti biogeni

1 I rifiuti biogeni devono essere riciclati esclusivamente come materiale oppure mediante fermentazione, a condizione che:

a.
vi si prestino in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro contenuto di sostanze nutritive e sostanze nocive;
b.
siano stati raccolti separatamente; e
c.
il loro riciclaggio non sia vietato da altre prescrizioni del diritto federale.

2 I rifiuti biogeni che non devono essere riciclati secondo quanto disposto nel capoverso 1 devono essere avviati, ove possibile e opportuno, al recupero energetico o sottoposti a trattamento termico in impianti idonei. In tale contesto, ne deve essere sfruttato il contenuto energetico.

Art. 14 Biogene Abfälle

1 Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch Vergären zu verwerten, sofern:

a.
sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- und Schadstoffgehalte, dafür eignen;
b.
sie separat gesammelt wurden; und
c.
die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts untersagt ist.

2 Biogene Abfälle, die nicht nach Absatz 1 verwertet werden müssen, sind so weit wie möglich und sinnvoll rein energetisch zu verwerten oder in geeigneten Anlagen thermisch zu behandeln. Dabei ist deren Energiegehalt zu nutzen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.