Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit

814.501.43 Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 sulla dosimetria individuale e ambientale (Ordinanza sulla dosimetria)

814.501.43 Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über die Personen- und Umgebungsdosimetrie (Dosimetrieverordnung)

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Art. 41 Riconoscimento dei servizi di misurazione dell’incorporazione

1 Il riconoscimento di un servizio di misurazione dell’incorporazione di cui agli articoli 66–68 ORaP avviene per nuclidi definiti.

2 Nell’analisi dell’escreto devono poter essere determinate le attività, rispettivamente le concentrazioni di attività tra 10 e 100 volte il valore della soglia di misura di cui all’allegato 15, con una deviazione massima dal livello di riferimento del 20 per cento.

3 Per le misurazioni dirette deve poter essere determinata in un fantoccio approvato dall’autorità di riconoscimento l’attività il cui valore si situa tra la soglia di misura di cui all’allegato 15 e 100 volte il suo valore. Il valore di misura in questo ambito può deviare dal livello di riferimento al massimo del 20 per cento.

4 I sistemi di misurazione devono corrispondere allo stato della tecnica e devono essere riconducibili a campioni di riferimento appropriati attraverso una catena ininterrotta di misurazioni comparative.

Art. 41 Anerkennung von Inkorporationsmessstellen

1 Die Anerkennung einer Inkorporationsmessstelle nach den Artikeln 66–68 StSV erfolgt für definierte Nuklide.

2 Bei der Ausscheidungsanalyse müssen die Aktivitäten respektive Aktivitätskonzentrationen zwischen dem 10-fachen und dem 100-fachen Wert der Messschwelle nach Anhang 15 mit einer maximalen Abweichung zum Sollwert von 20 Prozent bestimmt werden können.

3 Für Direktmessungen muss die Aktivität in einem Phantom, das von der anerkennenden Behörde genehmigt ist, zwischen der Messschwelle nach Anhang 15 und deren 100-fachem Wert bestimmt werden können. Der Messwert in diesem Bereich darf nicht mehr als 20 Prozent vom Sollwert abweichen.

4 Die Messsysteme müssen dem Stand der Technik entsprechen und durch eine ununterbrochene Kette von Vergleichsmessungen auf geeignete Normale rückführbar sein.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.