1 Le persone di età inferiore a 16 anni non possono essere esposte professionalmente a radiazioni.
2 Per i giovani di età compresa tra 16 e 18 anni e le donne in stato di gravidanza valgono i limiti di dose speciali di cui all’articolo 57.
3 Dal momento in cui è constatato lo stato di gravidanza e fino al termine della stessa, l’esposizione alle radiazioni delle donne in stato di gravidanza deve essere accertata mensilmente.
4 Il DFI, d’intesa con l’IFSN, definisce quando le donne in stato di gravidanza devono essere equipaggiate con un ulteriore dosimetro personale attivo.
5 Le donne in stato di gravidanza devono, su loro richiesta, essere esentate dalle seguenti attività:
6 Le donne che allattano non possono eseguire lavori con materiale radioattivo in cui sussiste un rischio elevato d’incorporazione.
1 Personen unter 16 Jahren dürfen nicht beruflich strahlenexponiert sein.
2 Für Personen zwischen 16 und 18 Jahren und für schwangere Frauen gelten spezielle Dosisgrenzwerte nach Artikel 57.
3 Ab Kenntnis einer Schwangerschaft bis zu ihrem Ende muss die Strahlenexposition der schwangeren Frau monatlich ermittelt werden.
4 Das EDI legt im Einvernehmen mit dem ENSI fest, wann schwangere Frauen mit einem zusätzlichen aktiven Personendosimeter ausgerüstet werden müssen.
5 Schwangere Frauen müssen auf ihr Verlangen von folgenden Tätigkeiten befreit werden:
6 Stillende Frauen dürfen keine Arbeiten mit radioaktivem Material ausführen, bei denen eine erhöhte Gefahr einer Inkorporation besteht.
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