Nel caso di impianti che non sottostanno all’obbligo dell’esame sono applicate le prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente (art. 3), senza che venga steso un rapporto ai sensi dell’articolo 7.
Bei Anlagen, die nicht der UVP-Pflicht unterliegen, werden die Vorschriften über den Schutz der Umwelt (Art. 3) angewendet, ohne dass ein Bericht nach Artikel 7 erstellt wird.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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