784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)

Art. 69 Disposizioni generali

1 L’obbligo dei componenti di un’economia domestica di tipo privato o di una collettività di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la costituzione dell’economia domestica o della collettività e termina l’ultimo giorno del mese in cui questa è sciolta.

2 Per la riscossione del canone è determinante la costituzione dell’economia domestica di tipo privato o della collettività così come risulta dal registro cantonale o comunale degli abitanti.

3 Il Consiglio federale disciplina la periodicità, l’esigibilità e la prescrizione del canone.

Art. 69 Allgemeine Bestimmungen

1 Die Abgabepflicht der Mitglieder eines Haushalts beginnt am ersten Tag des Monats, welcher der Gründung des Haushalts folgt, und endet am letzten Tag des Monats, in welchem der Haushalt aufgelöst wird.

2 Massgebend für die Erhebung der Abgabe ist die Haushaltsbildung, wie sie im kantonalen oder kommunalen Einwohnerregister registriert ist.

3 Der Bundesrat regelt die Periodizität, die Fälligkeit und die Verjährung der Abgabe.

 

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