784.104.2 Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn)

784.104.2 Verordnung vom 5. November 2014 über Internet-Domains (VID)

Art. 18 Informazione al pubblico

1 Il gestore del registro fornisce al pubblico informazioni dettagliate riguardanti la procedura che porta alla conclusione di un contratto di centro di registrazione nonché la lista dei centri di registrazione che hanno concluso un tale contratto nella quale figurino nome, ragione sociale, indirizzo postale, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e del sito Internet.

2 Il gestore del registro fornisce i contratti di centro di registrazione ai terzi che ne fanno richiesta. Le clausole e gli allegati contenenti segreti commerciali non sono comunicati.

Art. 18 Information der Öffentlichkeit

1 Die Registerbetreiberin veröffentlicht die Voraussetzungen für den Abschluss eines Registrarvertrags sowie eine Liste der abgeschlossenen Registrarverträge mit Angabe von Name und Firma, Postadresse, Telefonnummer sowie E-Mail- und Internetadresse der Registrare.

2 Sie gibt die Registrarverträge auf Verlangen Dritten bekannt. Bestimmungen und Beilagen, die Geschäftsgeheimnisse enthalten, werden nicht veröffentlicht.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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