784.104 Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

784.104 Verordnung vom 6. Oktober 1997 über die Adressierungselemente im Fernmeldebereich (AEFV)

Art. 13l Dati personali

1 I delegati possono trattare i dati personali relativi ai loro clienti nella misura e per tutto il tempo in cui ciò sarà necessario alla gestione degli elementi d’indirizzo delegati, allo svolgimento dei loro compiti e all’adempimento dei loro obblighi che derivano dalla presente ordinanza e dalle sue disposizioni d’esecuzione, come pure all’ottenimento del pagamento dovuto per le loro prestazioni.

2 Per il rimanente il trattamento delle informazioni da parte dei delegati e la vigilanza esercitata su di essi sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi federali della legge federale del 19 giugno 199241 sulla protezione dei dati.

Art. 13l Personendaten

1 Die Beauftragten dürfen die Personendaten ihrer Kundinnen und Kunden bearbeiten, soweit und solange dies notwendig ist für die übertragene Verwaltung der Adressierungselemente, für die Ausübung ihrer Aufgaben und die Erfüllung ihrer Verpflichtungen, die in der vorliegenden Verordnung und deren Ausführungsbestimmungen festgelegt sind, sowie für den Erhalt des für die entsprechenden Leistungen geschuldeten Entgelts.

2 Im Übrigen richten sich die Informationsbearbeitung durch die Beauftragten und ihre Beaufsichtigung nach den für die Bundesorgane geltenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 199242 über den Datenschutz.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.