784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 98 Dati raccolti dall’UFCOM

1 L’UFCOM raccoglie presso i fornitori di servizi di telecomunicazione i dati necessari all’elaborazione della statistica ufficiale sulle telecomunicazioni. Può inoltre ricorrere ai dati raccolti in applicazione della legislazione sulle telecomunicazioni e a quelli raccolti da altre autorità in applicazione del diritto federale.

2 Raccoglie, con l’ausilio di questionari annuali sulle reti e sui servizi dei fornitori, dati riguardanti in particolare:

a.
le aziende stesse (segnatamente nome o ragione sociale, indirizzo e altre coordinate, campo d’attività);
b.
le caratteristiche delle reti (segnatamente tipo, caratteristiche tecniche, numero e tipo di collegamenti, tasso di copertura della popolazione e del territorio, numero di ordini di preselezione eseguiti);
c.
i diversi tipi di servizi offerti sulle reti, le loro caratteristiche e l’utilizzazione che ne viene fatta (segnatamente prezzo, numero di clienti, cifra d’affari per servizio, durata e numero di comunicazioni, volume di comunicazioni per servizio, numero di rivenditori, servizi offerti a terzi mediante numeri di servizio a carattere non geografico, tipo e volume dell’infrastruttura affittata a terzi).

3 Raccoglie, con l’ausilio di un questionario annuale sulla situazione finanziaria dei fornitori di servizi di telecomunicazione, dati riguardanti in particolare:

a.
le aziende stesse (segnatamente nome o ragione sociale, indirizzo e altre coordinate, campo d’attività);
b.
i ricavi d’esercizio suddivisi per tipo di servizi;
c.
i costi d’esercizio, segnatamente gli acquisti di beni, gli acquisti di servizi (servizi acquistati presso altri operatori per tipo di rete e altri servizi), i costi del personale e gli ammortamenti;
d.
i risultati, segnatamente il risultato d’esercizio, il risultato fuori esercizio, il risultato prima dell’imposta, il risultato netto;
e.
gli investimenti, tanto materiali, quali quelli per gli impianti d’esercizio necessari ai servizi di telecomunicazione per tipo di rete, quanto immateriali e finanziari;
f.
gli effettivi di personale.

4 Può raccogliere dati avvalendosi di altri mezzi, segnatamente mediante questionari unici.

Art. 99 Pflichten der Anbieterinnen von Fernmeldediensten

1 Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten stellen dem BAKOM die zur Erstellung der amtlichen Fernmeldestatistik erforderlichen Informationen unentgeltlich zur Verfügung.

2 Sie müssen insbesondere die Fragebögen des BAKOM vollständig, wahrheitsgetreu und termingerecht ausfüllen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.