784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 96a Misure di sicurezza

1 I fornitori di servizi di accesso a Internet sono autorizzati a bloccare gli accessi a Internet o gli elementi di indirizzo che minacciano di compromettere il buon funzionamento degli impianti di telecomunicazione o a limitarne l’uso. Ove tecnicamente possibile, escludono da queste misure l’accesso ai servizi di emergenza. Informano immediatamente di tali blocchi o limitazioni i loro clienti che sono o potrebbero diventare vittime di manipolazioni illecite. Possono mantenere queste misure finché tale minaccia perdura.

2 Essi impediscono tramite mezzi tecnici appropriati che si verifichino comunicazioni in uscita con elementi di indirizzo falsificati al fine di lottare contro gli attacchi alla disponibilità dei servizi causati da numerose richieste mirate provenienti da un gran numero di fonti (distributed denial of service attack).

3 Se mettono a disposizione dei loro clienti impianti di telecomunicazione, essi devono configurare i loro parametri di sicurezza secondo le regole riconosciute della tecnica. Fintanto che esercitano il controllo tecnico su questi impianti, hanno inoltre i seguenti obblighi:

a.
aggiornano senza indugio i parametri di sicurezza degli impianti di telecomunicazione;
b.
sostituiscono gli impianti di telecomunicazione, se gli aggiornamenti non sono più possibili e ciò comporta un rischio per la sicurezza.

Art. 96b Meldestelle

Die Anbieterinnen von Internetzugängen betreiben eine Stelle, die Meldungen über unbefugte Manipulationen von Fernmeldeanlagen durch fernmeldetechnische Übertragungen entgegennimmt. Sie leiten innert angemessener Frist geeignete Abwehrmassnahmen ein.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.