784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 78a Coutenza di impianti di raccordo all’immobile preesistenti

L’obbligo dei proprietari dell’immobile di tollerare altri collegamenti via cavo secondo l’articolo 35a capoverso 1 LTC nonché di concedere l’accesso al punto d’entrata nell’edificio e di tollerare la coutenza di impianti domestici preesistenti secondo l’articolo 35b capoverso 1 LTC comprende anche:

a.
se le capacità sono sufficienti: l’obbligo di tollerare la coutenza delle canalizzazioni di cavi preesistenti che servono per il raccordo all’immobile;
b.
se le capacità sono insufficienti: l’obbligo di tollerare la realizzazione di ulteriori impianti che servono per il raccordo all’immobile.

117 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

Art. 78b Mitbenutzung von bestehenden Anlagen der Gebäudeinstallation

Die Verpflichtung von Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümern sowie von Anbieterinnen von Fernmeldediensten, nach Artikel 35b Absatz 1 FMG die Mitbenutzung bestehender gebäudeinterner Anlagen zu dulden, umfasst auch die Duldung:

a.
der Mitbenutzung der Stromanschlüsse;
b.
der Installation von Anlagen, die einer mitbenutzenden Anbieterin zur Erbringung ihrer Fernmeldedienste dienen.

117 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6183).

 

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