784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 56 Principi relativi alla collocazione

1 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato offre senza discriminazione agli altri fornitori la possibilità di utilizzare tutti i suoi spazi necessari all’accesso e di installarvi ed esercitarvi degli impianti.

2 È in particolare tenuto a consentire agli altri fornitori di:

a.
accedere agli spazi alle sue stesse condizioni, in particolare per quanto riguarda le vie d’accesso, gli orari e l’accompagnamento;
b.
riunire varie forme d’accesso negli spazi di collocazione;
c.
collegare, negli spazi, i loro impianti alle loro reti mediante gli stessi tipi di istradamento di cui dispone, ma in ogni caso in ponte radio;
d.
collegare, negli spazi, i loro impianti con quelli di fornitori terzi;
e.
ricevere prestazioni di accesso per fornitori terzi.

3 L’offerta di base contiene almeno l’utilizzo di uno spazio senza separazioni di tipo edile.

4 In caso di mancanza di spazio, le superfici di collocazione non utilizzate per almeno tre mesi devono essere immediatamente liberate.

Art. 57 Kollokation bei Platzknappheit

1 Reicht die Kollokationsfläche bei optimaler Nutzung des vorhandenen Raums nicht aus, so stellt die marktbeherrschende Anbieterin an ihrem Standort weiteren Raum zur Verfügung.

2 Kann dadurch der anderen Anbieterin nicht unter für die marktbeherrschende Anbieterin zumutbaren Bedingungen Kollokation gewährt werden, so betreibt diese die Anlagen der anderen Anbieterin zu den gleichen technischen und betrieblichen Bedingungen, wie sie ihre eigenen Anlagen betreibt, oder sie duldet, dass die andere Anbieterin in an den Standort angrenzenden oder nahe liegenden Räumen Anlagen installiert und betreibt, und ermöglicht ihr, diese mit dem Netz der marktbeherrschenden Anbieterin zu verbinden.

3 Welche der Varianten gemäss Absatz 2 gewählt wird, entscheidet im Rahmen der technischen Realisierbarkeit die andere Anbieterin.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.