784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 45 Principi procedurali

1 La procedura di conciliazione deve essere equa, rapida e comportare costi contenuti per i clienti.

2 Una richiesta di conciliazione può essere accolta solo se:

a.
la parte richiedente ha dapprima cercato di risolvere la controversia prendendo direttamente contatto con l’altra parte;
b.
è presentata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di procedura dell’organo di conciliazione;
c.
non è palesemente abusiva;
d.
non è stato adito alcun tribunale o tribunale arbitrale.

3 La procedura di conciliazione si svolge, su scelta del cliente, in una delle lingue ufficiali della Confederazione.

4 L’organo di conciliazione può adottare tutte le misure necessarie a comporre la controversia per la quale è stato adito. Se le parti non giungono a un accordo su una soluzione negoziata, formula una proposta di conciliazione equa. Redige un rapporto in cui espone lo svolgimento della procedura di conciliazione che è consegnato, su domanda, alle parti.

5 La procedura di conciliazione si conclude con il ritiro della richiesta, l’ottenimento di un accordo tra le parti, la proposta dell’organo di conciliazione o il rigetto della richiesta poiché palesemente abusiva.

Art. 46 Verhältnis zu anderen Verfahren

1 Das Stellen eines Schlichtungsbegehrens verhindert eine Zivilklage nicht.

2 Die Schlichtungsstelle beendet das Verfahren, sobald sich ein Gericht oder Schiedsgericht mit der Sache befasst.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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