784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 34a Portabilità dei numeri tra fornitori di servizi di telecomunicazione

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti la possibilità di mantenere i loro numeri, se essi cambiano fornitore all’interno della stessa categoria di servizi di telecomunicazione.

2 Sono considerate categorie:

a.
il servizio telefonico pubblico della rete fissa;
b.
il servizio telefonico pubblico della rete mobile;
c.
i servizi non geografici dello stesso tipo, come i servizi offerti attraverso i numeri gratuiti del tipo 0800.

3 I gruppi di numeri di selezione diretta dei clienti possono essere trasferiti solo nella loro totalità. Adeguamenti come la riduzione o la ripartizione dei gruppi di numeri di selezione diretta trasferiti devono essere concordati tra il fornitore di servizi di telecomunicazione attuale e il fornitore precedente.

4 L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.

63 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

Art. 34b Kosten

1 Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die verpflichtet sind, die Nummernportabilität sicherzustellen, tragen die Kosten für deren Realisierung.

2 Sie können von der neuen Anbieterin finanzielle Beiträge zur Deckung der mit der Übertragung der Nummern direkt verbundenen Verwaltungskosten verlangen. Die Regeln der kostenorientierten Preisgestaltung nach den Artikeln 54–54c sind sinngemäss anwendbar.

3 Die Anbieterinnen regeln die Deckung der Kosten, die mit der Steuerung der Verbindungen zu den portierten Nummern verbunden sind, in ihren Interkonnektionsverträgen.

64 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6183).

 

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