784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 31 Modalità per la messa a disposizione dei dati elenco

1 I fornitori del servizio telefonico pubblico sono tenuti a mettere a disposizione degli aventi diritto secondo l’articolo 21 capoverso 2 LTC tanto l’accesso online ai dati elenco dei loro clienti, quanto la trasmissione dei dati in blocco, con l’opzione di aggiornamenti almeno quotidiani.

2 I fornitori che hanno accesso ai dati elenco di cui all’articolo 11 capoversi 1 e 2 possono modificare questi dati su richiesta del cliente e se comunicano tali modifiche al fornitore del servizio telefonico pubblico in questione.

3 I fornitori che hanno accesso ai dati elenco di cui all’articolo 11 capoverso 3 possono trattare questi dati unicamente per fornire un servizio di collegamento. Segnatamente, non possono pubblicare questi dati, né utilizzarli a fini pubblicitari né comunicarli a terzi.

57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

Art. 32 Interoperabilität

1 Die Anbieterinnen des öffentlichen Telefondienstes müssen die Kommunikationsfähigkeit dieses Dienstes sicherstellen (Art. 21a Abs. 1 FMG). Sie müssen dabei direkt oder indirekt Interkonnektion gewähren. Sie beachten die Bestimmungen über:58

a.
die Transparenz des Basisangebots (Art. 53 Abs. 1, 2 und 4);
b.
die Bekanntgabe der technischen und kommerziellen Bedingungen gegenüber den um Interkonnektion nachfragenden Anbieterinnen (Art. 61);
c.59
die Schnittstellen (Art. 55).

2 Das Verfahren bei Streitigkeiten über Interoperabilität richtet sich sinngemäss nach den Artikeln 70–74.

3 Die ComCom legt die Bedingungen der Interkonnektion nach den markt- und branchenüblichen Grundsätzen fest.

58 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6183).

59 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6183).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.