784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 29 Localizzazione delle chiamate d’emergenza: in generale

1 Purché la tecnica scelta lo consenta, deve essere garantita online la possibilità di localizzare le chiamate ai servizi di chiamata d’emergenza di cui all’articolo 28 ORAT53. Questo vale anche per i clienti che hanno rinunciato all’iscrizione negli elenchi pubblici.

2 In caso di una chiamata d’emergenza le funzioni di localizzazione integrate nei dispositivi possono essere attivate anche senza l’esplicito consenso dei clienti. Purché la tecnica scelta lo consenta, esse vanno disattivate di nuovo dopo la chiamata d’emergenza.

3 Su richiesta, l’UFCOM può designare altri numeri destinati esclusivamente a servizi di chiamata d’emergenza della polizia, dei pompieri, dei servizi medici e dei servizi di salvataggio, per i quali va garantita la localizzazione della chiamata. Pubblica una lista di questi numeri.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

53 RS 784.104

Art. 29a Standortidentifikation bei Notrufen: Pflichten der Mobilfunkkonzessionärinnen


1 Die Mobilfunkkonzessionärinnen müssen bei Notrufen auf die Europäische Notrufnummer, die von entsprechend ausgerüsteten Fahrzeugen ausgehen (eCall112), den minimalen Datensatz (Minimum Set of Data, MSD) aus dem Sprachkanal herauslesen und für den Standortidentifikationsdienst bereitstellen.

2 Sie müssen bei Notrufen¸ bei denen die geräte- und betriebssystemeigene Ortungsfunktion sowie die sprachkanalunabhängige Übertragung der Standortinformation genutzt werden (Advanced Mobile Location, AML), die Standortinformation für den Standortidentifikationsdienst bereitstellen.

54 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Juli 2022 (AS 2020 6183; 2021 724).

 

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