784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 26a Indicazione del numero chiamante

1 I fornitori del servizio telefonico pubblico che stabiliscono collegamenti devono assicurarsi che almeno un numero chiamante del piano svizzero di numerazione E.164 sia trasmesso come numero di chiamata del collegamento chiamante.

2 Devono indicare il numero assegnato al cliente per il servizio abbinato al collegamento attivato. Gli altri fornitori di servizi di telecomunicazione che contribuiscono al collegamento non sono autorizzati a modificare i numeri telefonici indicati.

3 I fornitori del servizio telefonico pubblico possono permettere ai loro clienti di indicare altri numeri telefonici al momento di stabilire il collegamento a condizione che detti clienti possano dimostrare di avere un diritto d’utilizzazione. Se sono a conoscenza del fatto che i loro clienti trasmettono numeri di chiamata senza possedere un diritto d’utilizzazione, i fornitori devono prendere le misure necessarie per impedire la trasmissione di tali numeri.

3bis Se un cliente rende verosimile il fatto che terzi utilizzano il suo numero di telefono senza autorizzazione, i fornitori del servizio telefonico pubblico possono, in accordo con il cliente, bloccare tutte le chiamate per le quali è stato indicato il suo numero. Fanno eccezione le chiamate che provengono realmente dal numero del cliente in questione.46

4 I numeri telefonici indicati devono essere provvisti di una segnalazione che riveli se si basano sui dati indicati dal cliente chiamante o sulle informazioni del fornitore del collegamento e se quest’ultimo ha verificato i dati forniti dal cliente.

5 I numeri telefonici dei gruppi 0900, 0901 e 0906 non possono essere trasmessi quali numeri chiamanti.

6 Se i fornitori sono a conoscenza del fatto che un numero trasmesso non è valido o viene impiegato senza possedere un diritto d’utilizzazione o che si tratta di un numero di cui al capoverso 5, devono prendere le misure necessarie e coordinarle per impedire la trasmissione di tali numeri o per bloccare la chiamata.47

45 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).

46 Introdotto dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).

47 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).

Art. 27 Zugang zu den Notrufdiensten

1 Der Zugang zu den Notrufdiensten nach Artikel 28 der Verordnung vom 6. Oktober 199749 über die Adressierungselemente im Fernmeldebereich (AEFV) muss von jedem Telefonanschluss aus gewährleistet und unentgeltlich sein. Einzig für die telefonische Hilfe für Erwachsene kann eine Pauschalgebühr von 20 Rappen pro Anruf erhoben werden.

2 Die Anbieterinnen von Satellitenmobilfunkdiensten der Grundversorgung, denen die Internationale Fernmeldeunion Adressierungselemente zugewiesen hat, müssen nur den unentgeltlichen Zugang zur europäischen Notrufnummer gewährleisten.

48 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6183).

49 SR 784.104

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.