784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 18 Collegamenti al di fuori dei centri abitati

1 Se chiede che in un luogo servito da una tecnica di telecomunicazione situato al di fuori del centro abitato venga utilizzata una tecnica di collegamento diversa da quella offerta dal concessionario del servizio universale, il cliente deve assumersi la parte dei costi che eccede il costo per l’allestimento di un collegamento secondo l’articolo 16.

2 Se l’allestimento di un collegamento secondo l’articolo 16 in un luogo non servito da una tecnica di telecomunicazione situato al di fuori del centro abitato genera costi superiori a 20 000 franchi, il cliente può essere obbligato ad assumere la parte dei costi che eccede i 20 000 franchi.

3 Se l’allestimento di un collegamento al di fuori dei centri abitati genera costi superiori a 20 000 franchi, il concessionario del servizio universale può prescrivere una durata minima del contratto. Essa non può superare la durata della concessione per il servizio universale.

4 In caso di partecipazione finanziaria del cliente la portata della prestazione non può essere ridotta in virtù dell’articolo 16 capoverso 2 lettera a.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 13).

Art. 19

35 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 2. Dez. 2016, mit Wirkung seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 13).

 

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