784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 16 Collegamento

1 Le prestazioni di cui all’articolo 15 capoverso 1 devono essere fornite mediante un collegamento fino al punto terminale di rete all’interno dei locali abitativi o commerciali del cliente.

2 Se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire il servizio di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera d, il concessionario del servizio universale può eccezionalmente:

a
ridurre la portata della prestazione; o
b.
rinunciare a fornire il servizio se il mercato offre un’alternativa a condizioni paragonabili.

3 Il concessionario del servizio universale è tenuto a presentare ogni anno all’UFCOM un rapporto sui casi eccezionali di cui al capoverso 2 e in particolare sui seguenti dati:

a.
il numero annuo di casi in cui sono state ridotte le prestazioni e si è rinunciato a fornire il servizio;
b.
il motivo che ha condotto alla riduzione delle prestazioni o alla rinuncia a fornire il servizio;
c.
il luogo toccato dalla riduzione delle prestazioni o dalla rinuncia a fornire il servizio;
d.
la portata della riduzione delle prestazioni.

4 L’UFCOM può pubblicare in forma anonima i dati di cui al capoverso 3.

5 L’UFCOM determina i dati tecnici applicabili al punto terminale di rete. Essi si fondano sulle norme internazionali armonizzate.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 13).

Art. 17 Gebäudeeinführungspunkt

1 Die Grundversorgungskonzessionärin muss die für die Erbringung der Dienste der Grundversorgung erforderlichen Fernmeldeanlagen bis zum Gebäudeeinführungspunkt bereitstellen. Sie ist nicht verpflichtet, die Hausinstallationen bereitzustellen.

2 Führt sie eine neue Technologie ein, die eine Anpassung der Hausinstallation erfordert, so trägt sie die Kosten dieser Anpassung.

3 Bei der ersten Bereitstellung dieser Fernmeldeanlagen kann die Eigentümerin oder der Eigentümer die Lage des Gebäudeeinführungspunkts selbst bestimmen.

4 Bei bereits bereitgestellten Fernmeldeanlagen darf die Konzessionärin nicht die Verlegung des Gebäudeeinführungspunkts verlangen.

5 Das BAKOM kann technische Vorschriften über den Gebäudeeinführungspunkt erlassen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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