784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 10c Roaming internazionale: fatturazione

1 Per il calcolo della tariffa o del credito consumato per le chiamate in entrata e in uscita in roaming internazionale, si applica quanto segue:

a.
la fatturazione avviene al secondo, a eccezione dei primi 30 secondi per le chiamate in uscita;
b.
l’importo finale può essere arrotondato ai 10 centesimi successivi.

2 Per il calcolo della tariffa o del credito consumato per i servizi di dati in roaming internazionale, si applica quanto segue:

a.
la fatturazione avviene al kilobyte;
b.
l’importo finale può essere arrotondato ai 10 centesimi successivi.

3 Una fatturazione diversa è ammessa soltanto:

a.
se i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile esteri non mettono a disposizione i dati necessari e se il fornitore prova all’UFCOM la necessità di una modalità di calcolo diversa sulla base dei dati messi a disposizione; o
b.
per i servizi di messaggistica testuale e multimediale quali SMS o MMS, che di regola sono addebitati ai clienti per unità.

22 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).

Art. 10d Internationales Roaming: Optionen

1 Die Mobilfunkanbieterinnen müssen ihren Kundinnen und Kunden Optionen anbieten, die den Bezug von internationalen Roamingdiensten zu reduzierten Tarifen ermöglichen. Dabei gilt Folgendes:

a.
Die Option enthält entweder einen reduzierten Tarif oder eine bestimmte Menge an Inklusiveinheiten zu einem Paketpreis.
b.
Die Kundin oder der Kunde muss das Startdatum der Option frei bestimmen können.
c.
Die Option ist unabhängig von einer allfälligen Rechnungsperiode mindestens 12 Monate gültig.

2 Die Optionen müssen kostenfrei im In- und Ausland bezogen werden können. Der Bezug der Optionen muss geräteunabhängig über Internet möglich sein.

22 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2020 6183).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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