784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 10a Roaming internazionale: obbligo d’informare

1 Al momento della conclusione del contratto, dell’attivazione o della riattivazione dei servizi di roaming nonché almeno una volta all’anno i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile devono informare per scritto e in modo chiaro i propri clienti sulle condizioni e sulle modalità del roaming internazionale, e in particolare su:

a.
come e dove si possano reperire le tariffe praticate attualmente, comprese le opzioni tariffarie più vantaggiose;
b.
la possibilità di fissare un limite di costo per i servizi di roaming e di bloccarne l’accesso;
c.
la possibilità di poter disattivare e riattivare tale informazione in caso di passaggio a una rete di telefonia mobile estera;
d.
l’eventuale assenza di informazione in caso di passaggio a una rete di telefonia mobile estera.

2 Se un loro cliente entra in una rete di telefonia mobile estera, lo informano immediatamente, gratuitamente e in forma chiara riguardo ai seguenti costi massimi dei servizi di roaming internazionale:

a.
chiamate verso la Svizzera;
b.
chiamate in entrata;
c.
chiamate locali;
d.
invio di SMS;
e.
trasmissione di dati, compreso l’invio di MMS.

3 Se un loro cliente entra in una rete di telefonia mobile estera, gli garantiscono la possibilità di disattivare e riattivare facilmente e gratuitamente tale informazione.

4 In caso di vendita di un terminale che, per motivi tecnici, non consente di fornire tale informazione quando il cliente entra in una rete di telefonia mobile estera, i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile segnalano, oltre alle informazioni di cui al capoverso 1, abbonamenti e opzioni per ridurre i prezzi per il terminale in questione.

20 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2009 (RU 2009 5821) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).

Art. 10b Internationales Roaming: Nutzung

1 Die Mobilfunkanbieterinnen ermöglichen die Nutzung von Roamingdiensten erst, nachdem eine Kostenlimite festgelegt wurde. Die Kundinnen und Kunden müssen die Möglichkeit haben, die Kostenlimite nachträglich anzupassen.

2 Die Anbieterinnen ermöglichen ihren Kundinnen und Kunden, den Zugang zu den Roamingdiensten jederzeit einfach und unentgeltlich zu deaktivieren und zu reaktivieren.

3 Sie deaktivieren die Roamingdienste in Luftfahrzeugen, auf Schiffen und per Satellit standardmässig und unabhängig von der Freigabe nach Absatz 1. Die Aktivierung und Deaktivierung dieser Roamingdienste muss unabhängig von der Deaktivierung und Reaktivierung nach Absatz 2 möglich sein.

4 Die Anbieterinnen dürfen ihren Kundinnen und Kunden die Nutzung von Roamingdiensten von Drittanbieterinnen nicht aktiv erschweren oder verunmöglichen.

20 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2020 6183).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.