784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 104

1 I fornitori di servizi internazionali di telecomunicazione o i fornitori i cui servizi potrebbero provocare interferenze dannose sono considerati «gestioni riconosciute» secondo l’articolo 19 della Convenzione del 22 dicembre 1992150 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Convenzione dell’UIT).

2 Il segretario dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) può riconoscere la qualità di «membro dei Settori» ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione dell’UIT agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione nonché a organizzazioni o enti che hanno la loro sede o la loro attività commerciale in Svizzera, se questi garantiscono di rispettare le esigenze dell’UIT.151

150 RS 0.784.02

151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

Art. 105

1 Das BAKOM erlässt die administrativen und technischen Vorschriften.

2 Es kann internationale Vereinbarungen technischen oder administrativen Inhalts abschliessen, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen.

 

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