784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC)

784.10 Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 (FMG)

Art. 53 Inosservanza di prescrizioni d’ordine

È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque viola, intenzionalmente o per negligenza, un’altra disposizione del diritto delle telecomunicazioni, un trattato o un accordo internazionale in materia di telecomunicazioni oppure una decisione presa sulla scorta di una di queste disposizioni e provvista della comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Art. 53 Ordnungswidrigkeit

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine andere Bestimmung des Fernmelderechts, eines Staatsvertrages oder einer internationalen Vereinbarung über das Fernmeldewesen oder gegen eine aufgrund einer solchen Bestimmung getroffene und mit einem Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels versehene Verfügung verstösst, wird mit Busse bis zu 5000 Franken bestraft.

 

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