784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC)

784.10 Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 (FMG)

Art. 43 Obbligo del segreto

Le persone che sono o erano incaricate di svolgere compiti di servizio nell’ambito delle telecomunicazioni non possono fornire a terzi indicazioni sul traffico delle telecomunicazioni di utenti e non devono offrire a nessuno l’occasione di fornire indicazioni di questo genere.

Art. 43 Pflicht zur Geheimhaltung

Wer mit fernmeldedienstlichen Aufgaben betraut ist oder betraut war, darf Dritten keine Angaben über den Fernmeldeverkehr von Teilnehmerinnen und Teilnehmern machen und niemandem Gelegenheit geben, solche Angaben weiterzugeben.

 

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